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| REGOLAMENTO
DI VETTURA E CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO |
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L’ammissione del
pubblico sulle vetture dell’S.G.M. S.p.A. è
indifferenziata, salvo le esclusioni e le limitazioni
di seguito specificate, purché il Cliente sia in
possesso di regolare titolo di viaggio per sé e
per l’eventuale bagaglio soggetto al pagamento del
biglietto.
Il Cliente a bordo dei mezzi dell’S.G.M. S.p.A.
è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti divieti
e norme: |
Art. 1
Per la salita in vettura bisogna premunirsi di regolare
titolo di viaggio (biglietto, abbonamento) in corso di
validità. E’ prevista anche la possibilità
di acquistare il titolo di viaggio a bordo, a prezzo maggiorato,
facendone richiesta al conducente non appena saliti a
bordo.
Art. 2
Al momento della salita in vettura il Cliente ha l’obbligo
di esibire al conducente il titolo di viaggio (abbonamento
o biglietto) e deve procedere immediatamente all’annullo
del biglietto tramite l’apposita macchinetta (obliteratrice).
Eventuali guasti della obliteratrice devono essere immediatamente
segnalati al conducente, che ha l’obbligo di operare
l’annullo del biglietto mediante strappo della parte
riservata alla obliteratrice con contestuale indicazione
della data. Art. 3
I possessori di abbonamento devono sempre portare con
sé il documento di viaggio accompagnato da documento
di riconoscimento. Art. 4
AI momento del controllo da parte del personale aziendale
l’utente è obbligato ad agevolare le operazioni
relative, esibendo il titolo di viaggio. L'identità
del passeggero trovato privo di abbonamento in corso di
validità o di biglietto regolarmente obliterato
sarà accertata dal personale S.G.M. preposto ai
controlli. In tal caso il passeggero è tenuto a
fornire il documento personale di identificazione. In
mancanza di documento di riconoscimento in corso di validità
o in caso di rifiuto a presentarlo l'Azienda procederà
all'accertamento della identità personale attraverso
le Forze dell'ordine. Art. 5
Se l’Utente non è munito di valido titolo
di viaggio, gli addetti alla verifica, autorizzati ai
sensi di legge, redigono verbale di contestazione, conciliabile
mediante il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica,
della sanzione amministrativa in misura ridotta di €
50,00 e della tariffa del biglietto di corsa
semplice. Decorso tale termine, senza che siano pervenuti
scritti difensivi o sia avvenuto il pagamento, è
dovuta la sanzione nella misura intera di €
100,00 oltre le spese di notifica. Art.
6 La salita sull'autobus deve avvenire
dalla porta anteriore, mentre la discesa deve avvenire
esclusivamente dalla porta centrale e da quella posteriore.
Art. 7 È vietato occupare
più di un posto a sedere od ingombrare in qualsiasi
modo uscite o passaggi. Art. 8
È vietato distrarre, impedire od ostacolare l'autista
nell'esercizio delle sue funzioni. Art. 9
È vietato sporgersi dai finestrini o gettare oggetti
dai medesimi. Art. 10 È
vietato chiedere di salire o scendere dall'autobus in
luogo diverso da quello stabilito come fermata. Il conducente
potrà effettuare fermate straordinarie, in punti
diversi da quelli individuati con le apposite paline di
fermata, qualora si riscontrino situazioni di pericolo
ed a condizione che non venga mai meno la sicurezza d’esercizio.Art.
11
E’ doveroso agevolare, durante il viaggio, le persone
anziane o disabili rispettando le disposizioni relative
ai posti riservati agli stessi. Art. 12
È vietato sporcare e danneggiare i sedili, le pareti,
i vetri e le suppellettili dell'autobus. Art.
13
All’interno dell’autobus è vietato
fumare. Art. 14
A bordo degli autobus non è consentito cantare,
suonare, schiamazzare o tenere un comportamento sconveniente
o molesto tale da arrecare in qualsiasi modo disagio,
disturbo, fastidio agli altri Clienti ed al personale
in servizio. Art. 15 È
vietato trasportare materiali o cose che per qualsiasi
motivo possano infastidire o danneggiare gli altri passeggeri
o arrecare danni all'autobus; in particolare è
proibito trasportare sostanze pericolose o nocive (bombole
di gas compresso o liquido, materiale infiammabile, esplosivo,
nocivo e/o contaminante). Art. 16
È vietato azionare, salvo il caso di grave ed incombente
pericolo, i dispositivi per l'apertura di emergenza delle
porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza
installato. Art. 17
Non è ammesso l'accesso in vettura a coloro che
si trovino in stato di ebbrezza manifesta o in condizioni
fisiche o psicofisiche tali da non consentire il regolare
svolgimento del servizio o da arrecare danno a sé
o agli altri Clienti. Art. 18
L'accesso in vettura è impedito quando l'abbigliamento
personale sia sudicio o indecente. Art. 19
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della L. R. Puglia
n. 18/2002, la violazione delle norme contenute nel presente
Regolamento è sanzionata come segue: sanzione dell’importo
di € 55,00 per la violazione degli
artt. 7 e 8; sanzione dell’importo di €
100,00 per la violazione degli artt. 9, 12, 13
e 14; dell’importo di € 150,00
per la violazione dell’art. 15; sanzione dell’importo
di € 250,00 per la violazione dell’art.
16. L’importo di tali sanzioni verrà ridotto
al 50% se l’utente estingue l’illecito entro
i 30 gg. successivi a quelli della contestazione o, in
difetto, dalla notifica del relativo verbale di contestazione.
Art. 20
Al trasgressore è data la facoltà di provvedere
al pagamento della sanzione comminatagli in misura ridotta
del 50% nel termine dei 30 giorni successivi alla contestazione/notificazione
del verbale di accertamento. Decorso tale termine senza
che siano pervenuti scritti difensivi o sia avvenuto il
pagamento, il Direttore emetterà ai sensi della
legge n. 689/81 ordinanza-ingiunzione con la quale sarà
comminata la sanzione nella misura intera prevista dalla
legge regionale suddetta, oltre le spese amministrative
e di notificazione. L’autorità giudiziaria
competente è il giudice di pace. Art.
21
A bordo degli autobus non è consentito, senza esplicita
e preventiva autorizzazione dell'azienda, il volantinaggio
e la distribuzione di materiale pubblicitario, anche se
a scopo benefico. Art. 22
Ogni passeggero, munito di regolare documento di viaggio,
può trasportare gratuitamente due valigie, pacchi
o colli a mano, purché non vengano occupati posti
a sedere. Per il trasporto di colli eccedenti i limiti
ammessi il passeggero è tenuto al pagamento di
un biglietto di corsa semplice per ogni ulteriore collo.
Non sono, in ogni caso, ammessi al trasporto gli oggetti
eccessivamente ingombranti, sudici o pericolosi. I passeggini
per bambini sono ammessi in vettura e trasportati gratuitamente
purché vengano ripiegati in modo da ridurre al
minimo l’ingombro. Art. 23
Bambini e ragazzi di età inferiore a 10 anni accompagnati
da persona adulta sono trasportati gratuitamente.
Art. 24 È consentito il trasporto
in vettura dei soli animali domestici di piccola taglia
purché adeguatamente custoditi (gabbia, cestino,
museruola). Per il trasporto di animali domestici deve
essere comunque pagato il biglietto di corsa semplice.
Il proprietario è responsabile di eventuali danni
prodotti dal proprio animale. È ammesso il trasporto
gratuito dei cani che accompagnino un non vedente, purché
muniti di museruola. Art. 25
Tutti gli oggetti rinvenuti dal personale aziendale a
bordo degli autobus della S.G.M., se non sono riconducibili
al proprietario, vengono custoditi presso gli uffici aziendali
di via S.P. Lecce – Vernole Km. 1,500 in Lecce,
per un tempo massimo di 30 giorni. Trascorso tale termine
gli oggetti rinvenuti e non reclamati saranno consegnati
agli Uffici del Comune di Lecce, nel rispetto delle norme
recate dal Codice Civile (art. 927-931). Art.
26
Le fermate sui percorsi di linea dei servizi esercitati
dall'S.G.M. S.p.A. sono individuate con apposite paline.
A bordo degli autobus la richiesta di fermata relativa
a quelle facoltative va fatta azionando, per tempo, gli
appositi pulsanti. Non sono consentite fermate in luoghi
diversi da quelli previsti, salve le eccezioni già
indicate. Art. 27 Il
cliente che richiede l'acquisto del biglietto venduto
a bordo degli autobus è obbligato a munirsi preventivamente
di moneta contante al fine di agevolare le incombenze
a carico del conducente e per salvaguardare la puntualità
alle fermate. Art. 28
Il Cliente che ritenga di essersi procurato un danno fisico
a bordo dell'autobus o all'atto della salita o discesa,
è obbligato a riferirlo immediatamente al conducente
dell'autobus, segnalando e fornendo i dati di eventuali
testimoni. Nel caso in cui ciò non fosse possibile
per qualsiasi motivo, egli deve individuare con precisione
l'autobus (n° sociale e targa) e segnalare nel corso
della giornata il fatto alla S.G.M. S.p.A., anche a mezzo
di telegramma. Egli è inoltre tenuto a conservare
il titolo di viaggio (abbonamento in corso di validità
o biglietto annullato) che lo autorizzava all'uso dell'autobus
nel giorno dell'evento e ad allegarne copia fotostatica
alla denuncia di risarcimento del danno, unitamente a
idonea documentazione sanitaria rilasciata da struttura
pubblica.
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